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Ofanto, il Parco

Quello del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto è uno ecosistema unico nella ‘sitibonda’ (Orazio) Puglia. Grazie alla presenza dell’acqua, proveniente dalle vicine regioni Basilicata e Campania, il suo territorio è uno scrigno di biodiversità animale e vegetale pieno di aree naturali che ospitano specie rare come la lontra, che è il simbolo del Parco. 

 

Flora

Dal punto di vista della vegetazione, il fiume attraversa nella prima parte del suo corso, un territorio in cui prevalgono le specie dominanti del panorama vegetale submediterraneo costituito prevalentemente da latifoglie decidue, in cui vi è una prevalenze di querce (roverella, cerro, leccio), salici, frassini e ontano, a quello mediterraneo con prevalenza di formazioni di latifoglie sclerofile.

Nel tratto basso del suo corso, in territorio pugliese, il fiume, rallenta il suo corso ed i boschi, sempre più radi, lasciano spazio ad una vegetazione ripariale, molto prossima all’alveo del fiume, dove si possono trovare pioppi bianchi (Populus alba), pioppi neri, salici e olmi oltre a fitti canneti ed insediamenti di piante palustri che occupano la parte spondale del fiume. Tra di esse si annoverano: Calla, Tifa, Menta acquatica, Esedra, Coda cavallina, Lingua di cane, Dente canino, Rovo, Papiro, Rosa canina, Liquirizia.
Discorso a parte merita la vegetazione costiera in prossimità della foce, dove la salinità dell’acqua e le stagnazioni di acque hanno consentito l’insediarsi di steppe salate mediterranee.

Fauna

Malgrado le notevoli alterazioni del corso d’acqua l’Ofanto ospita l’unica popolazione vitale della Puglia di uno dei mammiferi più minacciati a livello nazionale la Lontra (Lutra lutra). La popolazione presente lungo l’asta fluviale ha il nucleo principale di presenza nel tratto fluviale della Basilicata che svolge una funzione di ‘sorgente’ nei confronti del tratto pugliese.

Tra la fauna acquatica uno degli elementi di maggiore importanza è il pesce Alborella appenninica o Alborella meridionale (Alburnus albidus), si tratta di una specie endemica ritenuta, come grado di rischio.

Tra i rettili e gli Anfibi Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Hyla mediterranea. Non di trascurabile importanza sono le varietà di pesci, rettili ed anfibi che popolano questo delicato habitat: notevole è la popolazione di carpe, carassi, cavedani, anguille, rane e bisce.

I valloni di Spinazzola sono il rifugio dell’unica popolazione di  Salamandrina dagli occhiali meridionale (Salamandrina Terdigitata) in Puglia, oltre ai Monti Dauni. Si tratta di un piccolo anfibio endemico caratteristico dell’Italia Meridionale.

Per quanto riguarda l’avifauna, si segnalano Lanario (Falco biarmicus), Lodolaio (Falco subbuteo), Corriere piccolo (Charadrius dubius), Nibbio bruno (Milvus migrans), Quaglia (Coturnix coturnix), diverse specie di Picchi, Picus viridis, Dendrocopos major, D.minor. Importantissima è anche la presenza della Cicogna nera (Ciconia nigra) con individuio provenienti dalla popolazione nidificante nel tratto a monte del fiume, presenza che potrebbe preludere ad una nidificazione in Puglia.

Regole del Parco

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 37NORME GENERALI DI TUTELA E SALVAGUARDIA  DEL TERRITORIO

1. Sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, è vietato: a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono continuare la propria attività fino alla scadenza dell’autorizzazione; SANZIONE: sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso. b) prelevare in alveo materiali litoidi; SANZIONE: sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso. c) esercitare l’attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell’ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; SANZIONE: quelle previste dalle leggi in materia di caccia. d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Consorzio di gestione; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.f) asportare minerali, fossili e altro materiale d’interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’ente di gestione; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.g) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00. h) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; SANZIONE: sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato. i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive dell’area protetta; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10 mila. j) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro. 250,00.k) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica; SANZIONE: sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. l) aprire discariche; SANZIONE: sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso. m) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali. SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 7 è fatto divieto di: a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica); SANZIONE: sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali; SANZIONE: sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste. SANZIONE: sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.3. Fino all’approvazione del piano territoriale del parco naturale regionale “Fiume Ofanto” la competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, sentito l’ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale dell’attività agrituristica. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli. 4. Sull’intero territorio del parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). 5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell’ente di gestione. 6. In applicazione delle finalità di cui all’articolo 2, sull’intero territorio del parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 7, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali: a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l’individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse; c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti; d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale); e) trasformazione delle colture agricole già presenti in altre. 7. Sono fatti salvi gli interventi od opere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta comunque denominati previsti dalla normativa vigente alla data di adozione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di istituzione del parco naturale regionale “Fiume Ofanto”. 8. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all’interno del territorio del parco può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.  NOTA SULLE SANZIONI1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991, come modificato dall’articolo 4 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’ente di gestione. 11. È, comunque, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991. 12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 9 sono introitate nel bilancio dell’ente di gestione con l’obbligo di destinazione alla gestione del parco.